lunedì 17 novembre 2008

Il decreto Gelmini (Prima parte)


Il decreto legge n. 180 del 10 novembre 2008 recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” ha introdotto alcuni cambiamenti importanti nella normativa sulle politiche di gestione delle risorse umane.
Cerchiamo di chiarire insieme qualche passaggio...

Lo spirito che ispira la manovra è complessivamente condivisibile, perché
1. rompe il principio del trattamento uniforme delle università
2. va incontro alle proteste studentesche che hanno caratterizzato la vita universitaria di molte sedi in queste settimane.

1. L'articolo 1, disposizioni per il reclutamento nelle università e negli enti di ricerca, prevede infatti il blocco del reclutamento di ricercatori e docenti per gli atenei che superino il tetto del 90% delle spese di personale in rapporto al fondo di finanziamento ordinario. Le stesse università non potranno usufruire dei fondi aggiuntivi previsti dalla Finanziaria 2007 per gli anni 2008-2009.

Viceversa, per le università che hanno contenuto la spesa del personale al di sotto del limite fissato del 90% è previsto un allentamento del blocco del turn-over: dal 20 al 50% della spesa del personale uscito nell’anno precedente, con l’ulteriore doppio vincolo che almeno il 60% delle risorse così liberate sia riservato alle assunzioni di ricercatori e che al massimo il 10% delle stesse sia riservato alle assunzioni di professori ordinari.
Bene!
...Tuttavia, in molti casi si tratta di una potenzialità più virtuale che reale, in quanto molti atenei che attualmente soddisfano il tetto di spesa, sono in realtà molto vicini al limite, e in assenza di finanziamenti aggiuntivi a copertura degli adeguamenti obbligatori, sono esposti al rischio di superamento.

Il principio della differenziazione di trattamento delle università sulla base del loro comportamento pregresso ispira anche l’articolo 2: misure per la qualità del sistema universitario.
Esso prevede infatti che una quota non inferiore al 7% del finanziamento ordinario e dei fondi straordinari venga ripartita sulla base di risultati legati alla attività didattica (“qualità dei risultati dei processi formativi”), alla attività di ricerca (“qualità della ricerca scientifica”) e all’uso efficiente delle risorse utilizzate (“la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche”).
Bene!
...anche se la declinazione concreta degli indicatori che permetteranno di misurare questi aspetti è rinviata a un decreto ministeriale da emanarsi entro fine anno.

Il terzo articolo, disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli, incrementa di 65 milioni l’edilizia per residenze studentesche e di 135 milioni le borse di studio, precedentemente ridotte in Finanziaria, riducendo contestualmente i fondi per le aree sottoutilizzate.
Bene!
Su un punto, però, il decreto appare in palese contraddizione con lo spirito meritocratico che intende promuovere nelle università, premiando per la prima volta i comportamenti virtuosi (nella gestione di bilancio). Lo stesso articolo 1 va infatti a modificare una tantum le procedure di reclutamento del personale universitario, sostituendo alle commissioni locali elette su base nazionale delle commissioni sorteggiate da una lista unica eletta su base nazionale, per un numero triplo dei membri richiesti.

Interessati... magari entriamo nel dettaglio nel prossimo post.

E cmq, l'obiettivo di questo blog è quello di informare, capire e confrontarsi... dunque, spirito critico! Sotto a chi tocca!

A presto

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