mercoledì 12 dicembre 2007

La busta paga...

Parliamo di busta paga con una piccola premessa: i soldi che prendiamo al mese non sono più la giusta remunerazione del nostro lavoro in azienda, non sono più una ragionevole funzione/rapporto con il fatturato ed il profitto aziendale e sono sempre più un opportunistica offerta di denaro per servizi spesso garantiti da contratti o aziende precarie.

Il lavoro è sempre più costo ed è assimilato ad un macchinario, ad un server o un computer. La forza lavoro non rappresenta più un fattore chiave della qualità di prodotti e servizi offerti dall'azienda ma è un vantaggio/svantaggio competitivo in base al suo costo.

E' talmente forte il divario fra busta paga media e fatturati/profitti delle aziende che non ha senso parlare di produttività quando il discrimine è fra delocalizzare per sfruttare la manodopera a basso costo o precarizzare i rapporti di lavoro garantendo nel migliore dei casi retribuzione su 180 giorni annui con evidenti risparmi a cui si aggiungono le ferie e la malattia non pagate.

La legge finanziaria 2007 ha di fatto ribaltato la riforma avviata dal precedente governo, tornando al sistema delle detrazioni di imposta ed ha provveduto a sostituire le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia e di detrazioni per alcune categorie di redditi.

Dallo stipendio mensile si trattengono i contributi previdenziali a carico del lavoratore (vedi pagina precedente della guida) per determinare così il reddito imponibile su cui calcolare l’Irpef secondo le seguenti aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007:

  • per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il 27 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, il 38 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 55.000 euro e fino a 75.000 euro, il 41 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 75.000 euro, il 43 per cento.


Che rapportati a valore mensile:

  • per redditi fino a 1.250,00 euro, il 23 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 1.250,00 euro;
  • per fino a 2.333,33 euro, il 27 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 2.333,33 euro e fino a 4.583,33 euro, il 38 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 4.583,33 euro e fino a 6.250,00 euro, il 41 per cento;
  • per la parte di reddito superiore a 6.250,00 euro, il 43 per cento.


A questo punto si è determinata l’imposta lorda dovuta.

A) Detrazioni per lavoro dipendente

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, scaglionata in relazione all’ammontare del reddito:

Reddito complessivo

Detrazione

fino a 8.000 euro

1.840 euro

da 8.001 a 15.000

1.338 + (502 x [(15.000 – reddito complessivo): 7.000])

da 15.000 a 55.000

1.338 x [(55.000 – reddito complessivo) : 40.000]

oltre 55.000

0

* per i rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

La detrazione di 1.840 euro comporta di fatto la non tassazione dei redditi fino a 8.000 euro annui.

Le detrazioni sopra indicate per i redditi superiori a 15.000 euro ma inferiori a 55.000, sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo

Incremento detrazione

da 23.001 a 24.000 euro

euro 10

da 24.000 a 25.000 euro

euro 20

da 25.000 a 26.000 euro

euro 30

da 26.000 a 27.700 euro

euro 40

da 27.700 a 28.000 euro

euro 25


B) Detrazioni d’imposta per il coniuge e gli altri familiari fiscalmente a carico
(ossia che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivi della rendita dell’abitazione principale).
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate sino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste:

Coniuge
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato competono, in relazione al reddito complessivo, gli importi che vengono indicati nello schema successivo:

Reddito complessivo

Detrazione

Note

Fino a 15.000 euro

800 euro meno [ 110 x (reddito complessivo : 15.000)]

se il rapporto è = 1 detrazione compete per 690 €.
se il rapporto è = 0 la detrazione non compete

Da 15.000 euro a 40.000 euro

690 euro

Da 40.001 euro a 80.000 euro

690 euro x [(80.000 – reddito complessivo) : 40.000]

se il rapporto è = 0 la detrazione non compete


Le detrazioni sopra indicate sono elevate in rapporto al reddito complessivo:

Reddito complessivo

Incremento detrazione

da 29.000 a 29.200 euro

euro 10

da 29.200 a 34.700 euro

euro 20

da 34.700 a 35.000 euro

euro 30

da 35.000 a 35.100 euro

euro 20

da 35.100 a 35.200 euro

euro 10


Per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sono previste detrazioni teoriche che cambiano in relazione all’età, al numero ed al disagio e sono soggette anch’esse all’applicazione di una formula legata al reddito complessivo del dipendente.
La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato e non può essere liberamente ripartita come avveniva nel passato.

IMPORTO TEORICO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI:

  • 800 euro; base per ogni figlio
  • 100 euro; aumento per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
  • 220 euro; aumento per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, legge 104/1992
200 euro; aumento per ogni figlio dei contribuenti con più di tre figli a carico a partire dal primo


Se andate in crisi in mezzo alla miriade di numeri, termini e dati, non preoccupatevi...

Nel web c'è un interessante servizio interattivo per scoprire se, con l'introduzione della nuova Legge finanziaria, ci saranno dei cambiamenti nella busta paga.

Cliccando qui, infatti, potete scoprire - per ogni casella segnalata in blu, il significato del dato informativo.


A presto!


Nessun commento:

Posta un commento